martedì 10 gennaio 2012

A chi spetta la disoccupazione

Le regole sulla modalità di accesso all'indennità di occupazione a requisiti normali hanno subito delle modifiche con l'applicazione del D.vo n.297 del 19 dicembre 2002. Tale decreto infatti, oltre a modificare quello precedente sulla riforma del collocamento (D.vo181/2000), ha abrogato le liste di collocamento e il libretto di lavoro, di conseguenza la procedura in base alla quale l’iscrizione nelle liste di collocamento era una condizione necessaria per il pagamento dell’indennità ordinaria adesso non è più applicabile.
Con il nuovo decreto infatti per accedere all'indennità ordinaria di disoccupazione è necessario essere nello 'stato di disoccupazione' con il quale si intende: “soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento e alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti”.

Lo stato di disoccupazione si acquisisce presentandosi personalmente al Centro per l’Impiego nel territorio del proprio domicilio e firmando la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di un lavoro.
L’obiettivo delle nuove norme è quello di sostenere il disoccupato attraverso un progetto individualizzato e concordato con gli operatori: un progetto che parte dalla valutazione delle competenze e delle risorse complessive della persona.
A tale scopo dopo la firma della dichiarazione di “immediata disponibilità allo svolgimento di un lavoro”, il lavoratore viene preso in carico dal Centro per l’impiego che, come prima cosa deve garantire obbligatoriamente un colloquio di orientamento. La data del colloquio è fissata dal centro entro 3 mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione sulla base dell'organizzazione interna dell'ufficio che, deve tenere conto anche di tutti gli altri servizi che è obbligato ad erogare.
Durante il colloquio viene concordato un piano il cui obiettivo è il reintegro nel mondo del lavoro, tale piano terrà conto delle esigenze del lavoratore.
Per favorire il reintegro nel mondo del lavoro potranno essere fatte proposte di lavoro compatibili con il livello di studio e le attitudini della persona (salvo diversa esplicita espressione dell'interessato), e/o potranno essere forniti strumenti e informazioni con finalità orientative e/o proposte di corsi di formazione, di tirocini presso aziende o altre azioni che ne migliorino il profilo lavorativo e l’occupabilità.

È comunque sempre possibile accettare una supplenza nella scuola in qualunque fase del percorso stabilito con il centro, anche nel caso in cui si dovesse prestare una attività lavorativa offerta da esso.

I casi in cui si può perdere lo stato di disoccupazione, e quindi il diritto a un’indennità di disoccupazione sono 3:
1. “mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del colloquio”. Di norma per giustificati motivi si intendono comprovati impedimenti oggettivi, tra i quali le ragioni di salute, comunque al massimo è ammesso un ritardo di 15 giorni.
2. “rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, con durata del contratto a termine o, rispettivamente, della missione, in entrambi i casi superiore almeno a otto mesi”. Di norma per giustificato motivo si intende una offerta di lavoro non adeguata alla professionalità del disoccupato oppure un'offerta di lavoro ubicata in un raggio superiore a 50 km dal domicilio del disoccupato.
3. “accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata inferiore a otto mesi”.

Conclusioni e suggerimenti: per ottenere l'indennità ordinaria di disoccupazione
1. è indispensabile la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di un lavoro e la presentazione al colloquio fissato.
2. Durante il colloquio non è opportuno rilevare che la propria presenza è dovuta semplicemente ad ottenere l'indennità di disoccupazione e che presto vi sarà attribuita una supplenza, una simile dichiarazione non è compatibile con lo 'stato di disoccupazione' e metterebbe in difficoltà l'operatore con il rischio di perdere lo stato di disoccupazione e quindi l'indennità ordinaria.
3. Qualora lo si ritenga più opportuno o qualora si rinunci al percorso del centro dei servizi è sempre possibile chiedere l'indennità di disoccupazione a requisiti ridotti, per la quale la procedura non è cambiata. Non esiste infatti incompatibilità tra le due indennità.

INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE ORDINARIA - REQUISITI
a) Aver lavorato almeno 52 settimane nel biennio antecedente la data di risoluzione dell’ultimo rapporto di lavoro (per il calcolo valgono i giorni di ferie, malattia, infortunio, maternità, festività).
Esempio: ultimo rapporto di lavoro cessato il 30 giugno 2003; nel biennio 1° luglio 2001 – 30 giugno 2003 il lavoratore deve essere stato retribuito per almeno 52 settimane (o 12 mesi).
b) Anzianità assicurativa obbligatoria contro la disoccupazione che risalga ad almeno due anni rispetto alla data di cessazione dal lavoro (Ciò significa che si deve aver avuto un rapporto di lavoro (anche di una sola settimana nel periodo antecedente i due anni che precedono la data di fine rapporto). Esempio: ultimo rapporto di lavoro cessato il 30 giugno 2003; esistenza di un rapporto di lavoro, anche di una sola settimana, da una data qualsiasi antecedente il 1° luglio 2001;
c) È obbligatoria la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di un lavoro c/o il Centro per l'impiego.

INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE CON REQUISITI RIDOTTI
a) prestazione lavorativa effettiva di almeno 78 giorni di attività lavorativa nell’anno precedente a quello in cui si presenta la domanda (si fa riferimento all'anno solare; festività, ferie, maternità e assimilabili valgono purché retribuiti e quindi coperti da contribuzione). Esempio: domanda presentata nel 2004: nel 2003 è necessario avere lavorato 78 giorni
b) anzianità assicurativa obbligatoria contro la disoccupazione da almeno un biennio antecedente l’anno solare di riferimento. Esempio: anno di riferimento 2004; avere lavorato, anche una sola settimana, nel periodo antecedente il 1 gennaio 2002. Avere almeno 1 settimana di contributi INPS nei 2 anni solari precedenti

CONTRIBUTI
I periodi di percezione dell’indennità di disoccupazione ordinaria sono considerati contribuzione figurativa.
I contributi figurativi sono accreditati dall'INPS d’ufficio (non serve alcuna domanda) I periodi di percezione di questa prestazione di disoccupazione sono considerati contribuzione figurativa.
I contributi figurativi sono accreditati dall'INPS d’ufficio (non serve alcuna domanda) e sono utili per la misura di tutte le pensioni

MODALITA' PAGAMENTO
L’indennità ordinaria ammonta al 40% della media delle retribuzioni lorde percepite nell’ultimo trimestre antecedente il licenziamento. Il pagamento dell’indennità ordinaria avviene tramite assegno inviato a casa dalla Sede INPS competente in base alla residenza.
Viene erogata sulla base delle complessive giornate lavorative (o retribuite) prestate nel decorso anno solare, la corresponsione avviene con un unico assegno inviato a casa del lavoratore. il cui importo è pari al 30% della retribuzione media percepita giornalmente nel precedente anno, moltiplicata per i giorni lavorati in tale anno solare di riferimento (equivalente, a tali fini, a 312 giorni).
Assegno erogato entro il 120° giorno dalla data di presentazione della domanda

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Entro 68 giorni dal licenziamento.
Se la domanda viene presentata dal 1° all’ 8° giorno dalla cessazione del lavoro, i benefici decorrono dall’ 8° giorno. Se la domanda viene presentata dal 9° al 68° giorno, i benefici decorrono dal 5° giorno dalla presentazione della domanda stessa. Tra il 1° gennaio e il 31 marzo di ogni anno
Si ricorda che anche l'indennità di disoccupazione è un reddito imponibile e quindi soggetto alla ritenuta IRPEF, pertanto è da aggiungere nell’annuale dichiarazione dei redditi.


a cura dell'ufficio legale della Cub

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