mercoledì 30 novembre 2011

Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti a lavorazioni usuranti

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 26 novembre 2011, il decreto 20 settembre 2011 per l'accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.
La domanda di accesso al beneficio (di cui all'art. 2, comma l, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67), va presentata all'ente previdenziale presso il quale il lavoratore interessato è iscritto.
La domanda dovrà contenere i seguenti elementi:
a) indicare la volontà di avvalersi, per l'accesso al pensionamento, dei beneficio di cui al decreto legislativo;
b) specificare i periodi per i quali è stata svolta ciascuna delle attività lavorative di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo, fermo restando che, relativamente alla lettera b), il rinvio al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in essa contenuto, ha valore esclusivamente definitorio delle caratteristiche temporali del lavoro notturno;
c) contenere, in relazione alle tipologie di attività lavorative di cui all'art. 1, comma 1, lettere da a) a d), del decreto legislativo, la corrispondente documentazione minima necessaria indicata nella tabella A allegata al presente decreto, di cui è parte integrante.
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 20 settembre 2011
Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni
particolarmente faticose e pesanti. (11A15225)
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183;
Visto l'art. l, commi 3, lettere da a) a f), 90 e 91 della legge 24
dicembre 2007, n. 247;
Visto l'art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificato
dall'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
Visto l'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;
Visto l'art. 4 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, che
prevede l'emanazione di un decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, per stabilire le modalita' di attestazione dello
svolgimento, da parte dei lavoratori, delle attivita' di cui all'art.
1, lettere a), b), c) e d) del medesimo decreto legislativo;
Visto l'art. 2 del decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale di concerto con i Ministri del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, della sanita' e per la
funzione pubblica del 19 maggio 1999;
Sentite le organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro in data 13
luglio 2011;
Decreta:
Art. 1
Domanda di accesso al beneficio
1. La domanda di cui all'art. 2, comma l, del decreto legislativo
21 aprile 2011, n. 67, di seguito denominato «decreto legislativo» e'
presentata all'ente previdenziale presso il quale il lavoratore
interessato e' iscritto, secondo modalita' definite dall'ente
medesimo.
2. Ai fini della procedibilita' dell'istanza, la domanda di cui al
comma 1 deve:
a) indicare la volonta' di avvalersi, per l'accesso al
pensionamento, dei beneficio di cui al decreto legislativo;
b) specificare i periodi per i quali e' stata svolta ciascuna delle
attivita' lavorative di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c) e
d), del decreto legislativo, fermo restando che, relativamente alla
lettera b), il rinvio al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in
essa contenuto, ha valore esclusivamente definitorio delle
caratteristiche temporali del lavoro notturno;
c) contenere, in relazione alle tipologie di attivita' lavorative
di cui all'art. 1, comma 1, lettere da a) a d), del decreto
legislativo, la corrispondente documentazione minima necessaria
indicata nella tabella A allegata al presente decreto, di cui e'
parte integrante.
3. La documentazione di cui all'art. 2, comma 2, del decreto
legislativo, prodotta in copia, che il datore di lavoro e' tenuto a
rendere disponibile per il lavoratore, entro trenta giorni dalla
richiesta, tenuto conto degli obblighi di conservazione della
medesima, deve riportare, salvo i casi di comprovata impossibilita',
la dichiarazione di conformita' all'originale rilasciata dal datore
di lavoro o dal soggetto che detiene stabilmente la documentazione in
originale.
Art. 2
Procedimento accertativo
1. L'istruttoria delle domande trasmesse ai sensi dell'art. 1 del
presente decreto e' svolta dalla sede territorialmente competente
dell'ente previdenziale presso il quale il lavoratore e' iscritto.
Per la verifica dei requisiti necessari per accedere al beneficio ed
in relazione alle singole istanze, detto ente puo' avvalersi di
rappresentanti di altri enti previdenziali e assicurativi e del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonche' della
collaborazione, sulla base di specifiche intese, di rappresentanti
delle aziende sanitarie locali o di altri enti pubblici.
2. Con conferenza di servizi indetta ai sensi dell'art. 14 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e' fornita agli enti previdenziali
interessati, ove necessario, ogni indicazione per la specificazione
dei criteri da seguire nell'espletamento del procedimento
accertativo, con particolare riferimento all'accertamento delle
attivita' di cui all'art. 1, comma l, lettera c), del decreto
legislativo e del rispetto dei requisiti quantitativi di lavoro
indicati all'art. l, commi 1, lettera b), 2 e 6 del medesimo decreto
legislativo.
Art. 3
Monitoraggio e meccanismo di salvaguardia
1. Il monitoraggio delle domande accolte, ai fini della
individuazione di eventuali scostamenti rispetto alle risorse
finanziarie annualmente disponibili per legge, e' effettuato
attraverso l'analisi dei dati provenienti dall'accentramento, presso
l'INPS, delle informazioni trasmesse dagli enti previdenziali
interessati e concernenti:
a) la data di perfezionamento, per ogni lavoratore, dei requisiti
pensionistici agevolati;
b) l'onere finanziario connesso ad ogni anticipo pensionistico;
c) la data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.
2. Qualora l'onere finanziario accertato attraverso il procedimento
di cui al comma 1 sia superiore allo stanziamento previsto, la
decorrenza dei trattamenti pensionistici anticipati e' differita in
ragione della data di maturazione dei requisiti agevolati e, a
parita' degli stessi, della data di presentazione della domanda di
accesso al beneficio.
3. All'espletamento delle attivita' di monitoraggio e di eventuale
differimento del trattamento pensionistico si provvede attraverso
indizione, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, di apposita conferenza di servizi di cui all'art. 14 della
legge 7 agosto l 990, n. 241.
Art. 4
Comunicazioni dell'ente previdenziale
1. In esito alla domanda di accesso al beneficio di cui all'art. 2,
comma l, del decreto legislativo, l'ente previdenziale comunica al
lavoratore interessato entro il 31 dicembre 201 l in riferimento alla
lettera a) del predetto comma 1, ed entro il 30 ottobre di ciascun
anno in riferimento alla lettera b) del medesimo comma 1:
a) l'accoglimento della domanda, con indicazione della prima
decorrenza utile, qualora sia accertato il possesso dei requisiti
relativi allo svolgimento delle lavorazioni faticose e pesanti e sia
verificata la sussistenza della relativa copertura finanziaria;
b) l'accertamento del possesso dei requisiti relativi allo
svolgimento delle lavorazioni faticose e pesanti, con differimento
della decorrenza del trattamento pensionistico in ragione
dell'insufficiente copertura finanziaria; in tal caso, la prima data
utile per l'accesso al pensionamento viene indicata con successiva
comunicazione in esito al monitoraggio di cui all'art. 3;
c) il rigetto della domanda, qualora non sia accertato il possesso
dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni faticose e
pesanti.
Art. 5
Verifiche ispettive
1. L'espletamento dell'attivita' di verifica di cui all'art. 4,
comma 1, lettera d), del decreto legislativo e' svolta, sulla base di
intese a livello territoriale tra enti previdenziali e Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, sulle istanze individuate dalle
predette amministrazioni in relazione alla complessita'
dell'istruttoria.
Art. 6
Modalita' di rilevazione e comunicazione
1. Con riferimento alle attivita' lavorative svolte a decorrere
dall'anno 2011, il datore di lavoro comunica in via telematica alla
Direzione provinciale del lavoro e all'ente previdenziale
interessato, attraverso la compilazione di un unico modello
disponibile sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali:
a) ai fini di cui all'art. 2, comma 5, del decreto legislativo,
con periodicita' almeno annuale, il periodo o i periodi nei quali
ogni dipendente ha svolto le lavorazioni di cui all'art. 1, comma 1,
lettere da a) a d), del decreto legislativo; in caso di svolgimento
di lavoro notturno ai sensi della lettera b) del predetto comma 1,
detta comunicazione deve indicare, per ogni dipendente, il numero dei
giorni di lavoro rientranti in tale tipologia e puo' valere anche ai
fini di cui alla lettera b), numero l, del presente comma;
b) ai fini di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del decreto
legislativo:
1) con periodicita' annuale, l'esecuzione di lavoro notturno svolto
in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici;
2) entro trenta giorni dall'inizio, lo svolgimento delle
lavorazioni indicate dall'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo.
2. In caso di omissione delle comunicazioni di cui al comma 1,
lettera b), si applica quanto previsto dall'art. 5, comma 3, del
decreto legislativo.
3. Modalita' diverse di esecuzione degli adempimenti di cui al
comma 1 possono essere introdotte con apposite convenzioni tra il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli enti
previdenziali interessati.
Art. 7
Scambio di dati tra enti
1. Gli enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria
provvedono, anche ai fini del procedimento accertativo di cui
all'art. 2 e delle verifiche ispettive di cui all'art. 5, allo
scambio di dati ed elementi conoscitivi, anche attraverso modalita'
informatiche, in ordine alle lavorazioni di cui all'art. 1, commi l e
6, del decreto legislativo. Con particolare riferimento
all'accertamento delle attivita' di cui all'art. 1, comma 1, lettera
c) e ai periodi di cui al comma 2 dei medesimo art. 1 del decreto
legislativo, l'utilizzo da parte dell'ente previdenziale delle
informazioni relative alla dimensione, all'assetto organizzativo
dell'azienda e alle tipologie di lavorazioni aziendali, anche come
risultanti dall'analisi dei dati amministrativi in possesso degli
altri enti previdenziali e assicurativi, avviene secondo modalita'
stabilite da specifiche intese tra i predetti enti.
Art. 8
Ricorsi amministrativi
1. In relazione alle istanze di accesso al beneficio dichiarate
procedibili ma escluse comunque dal beneficio, il lavoratore puo'
promuovere, esclusivamente per motivi di merito ed entro trenta
giorni dalla comunicazione di esclusione, ricorso al Comitato
regionale per i rapporti di lavoro di cui all'art. 17 del decreto
legislativo del 23 aprile 2004, n. 124. Decorso inutilmente il
termine di novanta giorni previsto per la sua decisione il ricorso si
intende respinto.
2. Ai fini di cui al comma l, i Comitati regionali per i rapporti
di lavoro sono integrati da rappresentanti con qualifica dirigenziale
dell'INPDAP e dell'ENPALS qualora, sulla base delle valutazioni del
presidente dello stesso Comitato, tale integrazione si riveli
necessaria in relazione allo specifico ricorso.
3. Ai rappresentanti designati ai sensi del comma 2, non spetta
alcun compenso, rimborso spese o indennita' di missione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 20 settembre 2011
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Sacconi
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 13, foglio n. 151

Nessun commento:

Posta un commento